Art. 15.

      1. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 412. - (Mancata conciliazione). - Se entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, non compaiono al tentativo di conciliazione, il giudice o il conciliatore ne dà atto nel processo verbale e il giudice dichiara estinto il processo direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal conciliatore, salvo il caso di motivo riconosciuto giustificato dal giudice o dal conciliatore che, in tale caso, fissa una nuova data per la comparizione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di mancata comparizione, del convenuto, il giudice o il conciliatore ne dà atto nel processo verbale.

 

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      In caso di mancata comparizione del convenuto, il giudice, ricevuti gli atti nei termini di cui ai commi quarto e quinto, su istanza di parte, può, con accertamento allo stato degli atti, in via provvisoria, emettere un'ordinanza che dispone il pagamento totale o parziale delle somme domandate e disporre, con lo stesso pagamento, ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito.
      Se la conciliazione non riesce si redige un verbale del tentativo di conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta alla lavoratrice o al lavoratore. In quest'ultimo caso, per la pare su cui si è concordato, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo ai sensi di quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 411.
      Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire a un accordo, e quanto altro ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del procedimento. Il verbale del tentativo di conciliazione viene acquisito agli atti del processo.
      Il conciliatore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 412-bis, trasmette il verbale di mancata conciliazione al giudice entro cinque giorni. Il giudice, salvo che non debba dichiarare estinto il processo ai sensi del primo comma, emette il decreto di fissazione di udienza davanti a sé entro quindici giorni.
      Il provvedimento di fissazione dell'udienza è depositato nella cancelleria del giudice, dove le parti possono prenderne visione. Il decreto è notificato a cura dell'attore al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi».